La Commissione UE, con la decisione C(2023) 4063 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la concedibilità dello sgravio Donne svantaggiate 100%, per le assunzioni a termine e a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate per i periodi 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022 e 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023.
A seguito dell’autorizzazione UE, l’INPS ha reso disponibile la circolare 22 giugno 2023, n. 58, con cui fornisce le indicazioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo spettante ai datori di lavoro per le assunzioni (a termine e a tempo indeterminato) e le trasformazioni a tempo indeterminato di donne che, alla data dell’evento incentivato, siano nelle condizioni di seguito riportate:
- donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate, e prive di impiego da più di 6 mesi (si vedano aree di cui alla Carta di aiuti finalità regionale 2022-2027);
- donne di qualsiasi età, occupate in settori con elevata disparità di genere, di cui ai decreti interministeriali Lavoro/MEF, e prive di impiego da più di 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e prive di impiego da almeno di 24 mesi;
- donne di almeno 50 anni, disoccupate da oltre 12 mesi.
L’esonero è riconosciuto, entro il limite massimo di importo pari a:
– 6.000 euro annui, in caso di assunzione effettuata nel 2021-2022 (per cui si attendeva lo sblocco del periodo 07-12/2022);
– 8.000 euro annui in caso di assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.