Sgravio Under36: applicabile dopo l’autorizzazione UE

La Commissione UE, con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la concedibilità dello sgravio Under36, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate per i periodi 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022 e  1° gennaio 2023 31 dicembre 2023.

I due periodi sono regolamentati da due normative differenti, infatti lo sgravio per la seconda parte di anno 2022 era riferibile alla legge di Bilancio 2021 – Legge n. 178/2020, mentre lo sgravio per l’anno 2023 è stato previsto dalla legge di Bilancio 2023 – Legge n. 197/2022.

A seguito dell’autorizzazione UE, l’INPS ha reso disponibile la circolare 22 giugno 2023, n. 57, con cui fornisce le indicazioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo spettante ai datori di lavoro per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il 36esimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

L’esonero è riconosciuto, entro il limite massimo di importo pari a:

– 6.000 euro annui, per la durata di 36 mesi, in caso di assunzione effettuata nel 2021-2022 (per cui si attendeva lo sblocco del periodo 07-12/2022);

– 8.000 euro in caso di contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.