L’articolo 39-bis del decreto legge n. 48/2023 ha previsto che, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, ai lavoratori del comparto del turismo è riconosciuto un trattamento integrative speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario festivo.
Il trattamento si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che ne facciano richiesta e che siano titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a euro 40.000 lordi.
Con la risoluzione n. 51E/2023, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto dell’erogazione del citato trattamento integrativo speciale.