Dimissioni del lavoratore padre: condizioni di versamento del ticket di licenziamento

L’INPS, con il messaggio 12 aprile 2023, n. 1356, rende disponibili chiarimenti in tema di ticket di licenziamento, in relazione alla disposizione che prevede che il lavoratore padre dimissionario, che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio (articolo 27-bis del D. Lgs. n. 151/2001) e/o del congedo di paternità alternativo (articolo 28 del D. Lgs. n. 151/2001) ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.

Visto il sopra citato diritto (che decorre in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio/alternativo e fino al compimento di un anno di età del figlio), l’Istituto precisa che è dovuto il ticket di licenziamento e fornisce le istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens.

Per le dimissioni, da lavoro a tempo indeterminato di lavoratori che abbiano fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o alternativo (e fino ad un anno di età del figlio), intervenute dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 105/2022) e fino alla pubblicazione del messaggio (11 aprile 2023), il versamento del ticket di licenziamento sarà dovuto entro il termine massimo del 16/7/2023, senza applicazione di interessi e sanzioni.