L’INPS, con circolare 29 settembre 2022, n. 106, ha reso disponibili alcune indicazioni per la fruizione della flessibilità del congedo di maternità con astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto. Nello specifico, l’Istituto precisa che la documentazione sanitaria attestante l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro deve essere prodotta unicamente ai datori di lavoro e non all’INPS.