Apprendistato di primo livello e attività stagionali

L’INL, con nota 24 aprile 2024, n. 795, ha, rivedendo un proprio precedente orientamento espresso con nota 1369/2023, statuito che l’apprendistato di primo livello (cd. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore) può essere svolto, nelle attività stagionali, anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti.

Ad avviso dell’INL, tramite una diversificazione delle attività rispetto al piano di studi seguito, ai giovani viene data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale.