È stato pubblicato sulla G.U. n. 223/2022, il D.L. 23 settembre 2022, n. 144, cd. Decreto Aiuti-ter, contenente ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale e produttività delle imprese.
Il provvedimento, entrato in vigore lo scorso 24 settembre, in campo lavoristico, agli articoli 18 e 19, prevede:
- ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16 del D.L. n. 144/2022, e spetta una sola volta, anche nel caso di titolarità di più rapporti di lavoro;
- l’indennità una tantum di 150 euro viene erogata anche, tra le altre categorie, a cura dell’INPS:
– ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro al 24 settembre 2022, nel mese di novembre 2022;
– ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a domanda, i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022, e che sono iscritti alla Gestione separata con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.