L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota 3 aprile 2025, n. 616, con la quale ha reso disponibili alcuni chiarimenti in merito alla prassi di anticipo mensile del TFR in busta paga adottata in modo improprio da alcune aziende.
In termini operativi, viene chiarito che, al di fuori delle ipotesi di anticipazione mensile regolamentate dalla norma, limitate al periodo 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 – cd. “Quir” – la prassi di liquidazione di ratei mensili di TFR in busta paga non trovi riscontro nella normativa, comportando anche conseguenze di natura contributiva.
La nota considera inoltre l’obbligo di legge, per le imprese che occupano almeno 50 dipendenti, di trasferire il TFR accumulato in azienda presso il Fondo di Tesoreria INPS, condotta non derogabile a seguito di anticipazioni mensili del TFR, essendo l’obbligazione contributiva in commento non disponibile per il datore di lavoro.
Assunto quanto sopra, gli ispettori, laddove riscontrino una anticipazione mensile del TFR, dovranno intimare al datore di lavoro di accantonare in modo ordinario le quote di TFR illegittimamente anticipate, attraverso l’adozione del provvedimento di disposizione.