Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 49/2023 della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del DL n. 198/2022, cd. Decreto Milleproroghe, sono entrate in vigore due importanti proroghe, fino al 30/6/2023, in tema di diritto allo smart working per le categorie di “lavoratori fragili” e “genitori di figli under-14”.
Lavoratori “fragili”
La prima proroga interessa i lavoratori affetti da particolari patologie, cd. “lavoratori fragili”, e si applica ai dipendenti del settore privato e del settore pubblico.
Pertanto, fino al 30 giugno 2023, per i lavoratori affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, è assicurato il diritto a rendere la prestazione con modalità di lavoro agile, anche in assenza, per il settore privato, di accordo individuale.
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
Le condizioni di fragilità devono essere attestate da idonea certificazione medica.
Genitori lavoratori con figli minori di 14 anni
Per i soli lavoratori dipendenti del settore privato, viene prorogato al 30 giugno 2023 il diritto dei genitori di un figlio minore di anni 14 di rendere la prestazione con modalità di lavoro agile, anche in assenza di accordi individuali, qualora la mansione esercitata sia compatibile con il lavoro a distanza. Il diritto può essere fatto valere a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e a condizione che la modalità di lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione da rendere.