L’Agenzia delle entrate, con circolare 4 novembre 2024, n. 20E ha fornito i necessari chiarimenti in tema di individuazione della residenza delle persone fisiche a decorrere dall’anno 2024.
In termini operativi, sono stati rimodulati i criteri di collegamento con il territorio dello Stato per la qualificazione della residenza fiscale delle persone fisiche, prevedendo che “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del Codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.