Lavoro intermittente: ripristinati i requisiti oggettivi tabellari

L’INL, con nota 10 luglio 2025, n. 1180, ha confermato che continua ad essere ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente, con riferimento ai requisiti oggettivi, per le tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto n. 2657/1923, nonostante l’intervenuta abrogazione dello stesso.

Sotto il profilo sostanziale, pertanto, si può continuare a stipulare contratti di lavoro intermittente in presenza, alternativamente, di uno dei due requisiti di seguito indicati:

  • età anagrafica inferiore a 24 anni (il rapporto deve interrompersi al compimento del 25esimo anno) o superiore a 55 anni (requisito soggettivo);
  • particolari attività discontinue individuate dai CCNL o, in mancanza di intervento del CCNL, dalla tabella allegata al RD n. 2567/1923 (requisito oggettivo).