È stato pubblicato lo scorso 5 agosto, il Decreto ministeriale 11 giugno 2024 che prevede nuove modalità di versamento del contributo esonerativo per i datori di lavoro che sono soggetti all’autocertificazione dell’esonero dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili, con riferimento agli addetti impiegati in lavorazioni a rischio elevato, ovvero che comportano il pagamento di un premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.
In termini analitici, i datori di lavoro soggetti obbligo di assumere personale disabile, che occupano personale addetto a lavorazioni a rischio elevato (con tasso INAIL maggiore o uguale al 60 per mille), possono presentare una autocertificazione telematica di esonero sul sito servizi.lavoro.gov.it, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di personale con disabilità.
Per poter fruire dell’esonero autocertificato, le imprese sono soggette al versamento di un contributo esonerativo di importo pari ad € 39,21 per ogni giorno lavorativo, per ciascun lavoratore disabile non occupato (pari ad € 2.587,86 trimestrali). Con la modifica normativa estiva, i pagamenti possono essere effettuati solo con piattaforma PagoPA.
Quanto sopra riguarda sia le aziende che fruiranno dell’autocertificazione per la prima volta, sia quelle aziende che ne stanno già fruendo. Queste ultime, ove intendano continuare a godere dell’esonero autocertificato, dovranno inviare una nuova autocertificazione entro il 31 ottobre 2024.