L’Agenzia delle entrate, con Circolare 4 novembre 2022, n. 35E, ha offerto gli attesi chiarimenti in tema di retribuzione in natura, precisando che, esclusivamente per l’anno 2022, sono inclusi tra i fringe benefit concedibili ai lavoratori dipendenti e assimilati, anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e innalzando il limite massimo di esenzione dei fringe benefit e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, da 258,23 a 600 euro.
In caso di superamento del limite di 600 euro, il datore deve assoggettare a tassazione e contribuzione l’intero importo erogato a titolo di fringe benefit e rimborso bollette.
Sotto il profilo documentale, il datore di lavoro dovrà acquisire le bollette per le quali eroga il rimborso o, in alternativa, una autodichiarazione del dipendente, in cui questo attesti gli estremi dei documenti per le utenze domestiche e indichi, altresì, di non aver ottenuto il rimborso da diverso datore di lavoro.