Assistenza sanitaria integrativa: trattamento fiscale

L’Agenzia delle entrate, con risposta ad interpello 26 gennaio 2026, n. 2, ha chiarito che, considerato che i contributi di assistenza sanitaria sono versati, in conformità a disposizioni del CCNL, dal datore di lavoro in costanza di tale rapporto ad un fondo iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi, gli stessi possono essere considerati esenti sotto il profilo fiscale, a nulla rilevando, a tal fine, l’ipotetica assenza del rapporto di lavoro alla data di decorrenza della copertura prevista dalla polizza.