L’Agenzia delle entrate, con risposta ad interpello 1° marzo 2024, n. 57, ha chiarito che lo status di maternità non è idoneo ad individuare una ”categoria di dipendenti” e che pertanto non risulta applicabile il regime di esenzione alle somme erogate dal datore di lavoro alle lavoratrici madri ad integrazione al 100% della retribuzione come quota di welfare, da accreditare nel conto welfare individuale, previste quale trattamento di miglior favore dall’azienda che ha formulato l’interpello.
Ad avviso dell’Agenzia delle entrate, non è in sostanza possibile individuare una ”categoria di dipendenti” sulla base di una distinzione non legata alla prestazione lavorativa ma a caratteristiche o condizioni personali o familiari del dipendente.