L’INPS, con il messaggio 20 ottobre 2022, n. 3805, stabilisce che sono ricompresi tra gli eventi a copertura contributiva integrale che danno diritto all’indennità, oltre a quelli che indicati nelle precedenti circolari, anche:
– l’aspettativa sindacale;
– i casi di sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale;
– le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore (prima espressamente esclusi);
– l’azzeramento contributivo previsto per i lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali.
Inoltre, l’Istituto chiarisce che è consentita una regolarizzazione tardiva nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, per errori amministrativi di dipendente o datore di lavoro.