L’INPS, con circolare 20 marzo 2023, n. 32, ha chiarito in termini espliciti che hanno diritto alla Naspi i padri che fruiscono del congedo di paternità obbligatorio (10 gg da fruire dai 2 mesi prima della data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio) o del congedo di paternità alternativo (in caso di morte/grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre) e si dimettono volontariamente entro il compimento del primo anno del figlio, in analogia a quanto previsto per le madri.
Fino ad oggi, le sedi territoriali dell’Istituto hanno adottato comportamenti difformi, pertanto i padri dimissionari che hanno fruito del congedo obbligatorio e che si siano eventualmente visti rifiutare la Naspi, hanno diritto al riesame della domanda, su istanza da trasmettere all’INPS.